Art. 20

Personale

In vigore dal 25 ott 2011
Personale 1.   Al personale dell’agenzia e al direttore esecutivo si applicano lo statuto dei funzionari e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni dell’Unione per l’applicazione dello stesso. 2.   Ai fini dell’attuazione dello statuto, l’agenzia è considerata un’agenzia ai sensi dell’articolo 1 bis, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari. 3.   Nei confronti del proprio personale, l’agenzia esercita i poteri conferiti all’autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari e all’autorità abilitata a stipulare contratti dal regime applicabile agli altri agenti. 4.   Il personale dell’agenzia è composto di funzionari e agenti temporanei o contrattuali. Il consiglio di amministrazione dà il proprio assenso su base annuale qualora i contratti che il direttore esecutivo intende rinnovare diventino contratti a tempo indeterminato in base al regime applicabile agli altri agenti. 5.   L’agenzia non assume personale interinale per svolgere mansioni finanziarie considerate sensibili. 6.   La Commissione e gli Stati membri possono distaccare temporaneamente funzionari o esperti nazionali presso l’agenzia. Il consiglio di amministrazione, tenuto conto del piano pluriennale in materia di politica del personale, adotta le misure di attuazione necessarie a tal fine. 7.   Fatto salvo l’ dello statuto dei funzionari, l’agenzia applica norme adeguate in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti. 8.   Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le necessarie disposizioni di esecuzione secondo le modalità di cui all’articolo 110 dello statuto dei funzionari.
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Personale (Art. 20 Regolamento (UE) 2011/1077) — Testo vigente | Portale Normativo