Art. 22
Accordo relativo alla sede e accordi relativi ai siti tecnici e di riserva
In vigore dal 25 ott 2011
Accordo relativo alla sede e accordi relativi ai siti tecnici e di riserva
Le necessarie disposizioni relative all’insediamento dell’agenzia negli Stati membri ospitanti e alle strutture che tali Stati membri devono mettere a disposizione, e le norme specifiche applicabili negli Stati membri ospitanti al direttore esecutivo, ai membri del consiglio d’amministrazione, al personale dell’agenzia e ai familiari, sono fissate in un accordo sulla sede dell’agenzia e in accordi sui siti tecnici e di riserva conclusi fra l’agenzia e gli Stati membri ospitanti, previa approvazione del consiglio d’amministrazione.
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