Art. 21

Interesse pubblico

In vigore dal 25 ott 2011
Interesse pubblico I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e i membri dei gruppi consultivi si impegnano ad agire nell’interesse pubblico. A tal fine, essi emettono una dichiarazione scritta d’impegno annuale e pubblica. L’elenco dei membri del consiglio di amministrazione è pubblicato nel sito Internet dell’agenzia.
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Interesse pubblico (Art. 21 Regolamento (UE) 2011/1077) — Testo vigente | Portale Normativo