Art. 18

Nomina del direttore esecutivo

In vigore dal 25 ott 2011
Nomina del direttore esecutivo 1.   Il consiglio di amministrazione nomina il direttore esecutivo per un periodo di cinque anni da un elenco di candidati ammissibili selezionati tramite un concorso generale organizzato dalla Commissione. La procedura di selezione prevede la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e in altri strumenti d’informazione di un invito a manifestare interesse. Il consiglio di amministrazione può richiedere l’organizzazione di una nuova procedura se non è persuaso dell’idoneità di nessuno dei candidati inclusi nell’elenco. Il consiglio di amministrazione nomina il direttore esecutivo sulla base dei suoi meriti personali, alla sua esperienza in materia di sistemi IT su larga scala e alle sue capacità amministrative, finanziarie e di gestione ed alle sue conoscenze in materia di protezione di dati. Il consiglio di amministrazione adotta la sua decisione di nomina del direttore esecutivo a maggioranza di due terzi di tutti i suoi membri aventi diritto di voto. 2.   Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione è invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla o alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri delle commissioni. Dopo detta dichiarazione il Parlamento europeo adotta un parere nel quale espone la sua opinione sul candidato selezionato. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo del modo in cui tale parere è stato preso in considerazione. Il parere è trattato in modo personale e riservato fino alla nomina del candidato. 3.   Nei nove mesi che precedono la fine del mandato di cinque anni, il consiglio di amministrazione, in stretta consultazione con la Commissione, procede a una valutazione nel cui ambito esamina, in particolare, i risultati ottenuti durante il primo mandato del direttore esecutivo e il modo in cui sono stati conseguiti. 4.   Il consiglio d’amministrazione, tenuto conto della relazione di valutazione e solo quando gli obiettivi e i compiti dell’agenzia lo giustificano, può prorogare una volta il mandato del direttore esecutivo per un massimo di tre anni. 5.   Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo dell’intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Nel mese precedente tale proroga, il direttore esecutivo è invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla o alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri delle commissioni. 6.   Il direttore esecutivo risponde al consiglio di amministrazione. 7.   Il consiglio di amministrazione può revocare il direttore esecutivo. Il consiglio di amministrazione adotta tale decisione a maggioranza di due terzi di tutti i suoi membri aventi diritto di voto.
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Nomina del direttore esecutivo (Art. 18 Regolamento (UE) 2011/1077) — Testo vigente | Portale Normativo