Art. 16
Modalità di voto
In vigore dal 25 ott 2011
Modalità di voto
1. Fatti salvi il paragrafo 5 del presente articolo, l’, paragrafo 1, lettera j), e l’, paragrafi 1 e 7, le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza di tutti i suoi membri aventi diritto di voto.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, ogni membro del consiglio di amministrazione dispone di un voto.
3. Ogni membro nominato da uno Stato membro che sia vincolato, in base al diritto dell’Unione, da strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l’istituzione, l’esercizio e l’uso di un sistema IT su larga scala gestito dall’agenzia può esprimere il proprio voto su questioni riguardanti quel sistema.
Inoltre, per quanto concerne la Danimarca, essa può esprimere il proprio voto su questioni riguardanti tale sistema IT su larga scala qualora decida, ai sensi dell’ del protocollo sulla posizione della Danimarca, di recepire lo strumento legislativo che disciplina lo sviluppo, l’istituzione, l’esercizio e l’uso di detto sistema IT su larga scala nel proprio diritto interno.
4. Per quanto riguarda i paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure relative a Eurodac, si applica l’.
5. In caso di disaccordo tra i membri sulla questione se una votazione riguardi o meno uno specifico sistema IT su larga scala, qualsiasi decisione che stabilisca che non lo riguarda è adottata a maggioranza dei due terzi.
6. Il direttore esecutivo non partecipa al voto.
7. Il regolamento interno dell’agenzia stabilisce modalità di votazione più particolareggiate, in particolare le condizioni cui è sottoposto un membro che agisce per conto di un altro e i requisiti di quorum, ove opportuno.
Storico versioni
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