Art. 14

Presidenza del consiglio di amministrazione

In vigore dal 25 ott 2011
Presidenza del consiglio di amministrazione 1.   Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente scegliendoli tra i suoi membri. 2.   Il mandato del presidente e del vicepresidente è di due anni. Il loro mandato è rinnovabile una volta. Tuttavia, qualora la loro appartenenza al consiglio di amministrazione termini in un qualsiasi momento durante il loro mandato, questo scade automaticamente alla stessa data. 3.   Il presidente e il vicepresidente sono eletti soltanto fra i membri del consiglio di amministrazione nominati dagli Stati membri e che sono pienamente vincolati, in base al diritto dell’Unione, dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l’istituzione, l’esercizio e l’uso di tutti i sistemi IT su larga scala gestiti dall’agenzia.
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Presidenza del consiglio di amministrazione (Art. 14 Regolamento (UE) 2011/1077) — Testo vigente | Portale Normativo