Art. 14 · Presidenza del consiglio di amministrazione

Art. 14

Presidenza del consiglio di amministrazione

In vigore dal 25 ott 2011
Presidenza del consiglio di amministrazione 1.   Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente scegliendoli tra i suoi membri. 2.   Il mandato del presidente e del vicepresidente è di due anni. Il loro mandato è rinnovabile una volta. Tuttavia, qualora la loro appartenenza al consiglio di amministrazione termini in un qualsiasi momento durante il loro mandato, questo scade automaticamente alla stessa data. 3.   Il presidente e il vicepresidente sono eletti soltanto fra i membri del consiglio di amministrazione nominati dagli Stati membri e che sono pienamente vincolati, in base al diritto dell’Unione, dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l’istituzione, l’esercizio e l’uso di tutti i sistemi IT su larga scala gestiti dall’agenzia.
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