Art. 6
Pagamento del contributo
In vigore dal 12 set 2011
Pagamento del contributo
Il saldo del contributo finanziario dell’Unione per i programmi di lavoro viene versato ai laboratori dopo l’approvazione delle relazioni tecniche e finanziarie di cui agli purché i laboratori:
a)
abbiano attuato il programma di lavoro in modo efficace;
b)
abbiano presentato le relazioni tecniche e finanziarie nei termini previsti dai suddetti articoli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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