Art. 6 · Pagamento del contributo

Art. 6

Pagamento del contributo

In vigore dal 12 set 2011
Pagamento del contributo Il saldo del contributo finanziario dell’Unione per i programmi di lavoro viene versato ai laboratori dopo l’approvazione delle relazioni tecniche e finanziarie di cui agli purché i laboratori: a) abbiano attuato il programma di lavoro in modo efficace; b) abbiano presentato le relazioni tecniche e finanziarie nei termini previsti dai suddetti articoli.
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