Art. 7
Documenti giustificativi
In vigore dal 12 set 2011
Documenti giustificativi
1. I laboratori registreranno nel proprio sistema di contabilità le spese sostenute nell’ambito del programma di lavoro e, a fini di controllo finanziario, conserveranno per 7 anni tutti i documenti originali o loro copie autentiche.
2. I laboratori conserveranno tutti i documenti giustificativi originali, o le loro copie autentiche, relativi al programma di lavoro che abbia ottenuto contributi finanziari dell’Unione.
3. I documenti giustificativi comprovanti tutte le spese indicate nella domanda di rimborso, devono essere inviati alla Commissione, se questa li richiede.
Storico versioni
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