Art. 7

Documenti giustificativi

In vigore dal 12 set 2011
Documenti giustificativi 1.   I laboratori registreranno nel proprio sistema di contabilità le spese sostenute nell’ambito del programma di lavoro e, a fini di controllo finanziario, conserveranno per 7 anni tutti i documenti originali o loro copie autentiche. 2.   I laboratori conserveranno tutti i documenti giustificativi originali, o le loro copie autentiche, relativi al programma di lavoro che abbia ottenuto contributi finanziari dell’Unione. 3.   I documenti giustificativi comprovanti tutte le spese indicate nella domanda di rimborso, devono essere inviati alla Commissione, se questa li richiede.
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Documenti giustificativi (Art. 7 Regolamento (UE) 2011/926) — Testo vigente | Portale Normativo