Art. 5
In vigore dal 5 ago 2011
La verifica delle informazioni comunicate ai sensi dell’ del presente regolamento e dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1187/2009 è effettuata dagli Stati membri prima del rilascio dei titoli e comunque non oltre il 15 dicembre 2011.
Nel caso in cui si constati che un operatore al quale è stato rilasciato un titolo ha fornito informazioni inesatte, il titolo è annullato e la cauzione è incamerata. Gli Stati membri ne informano senza indugio la Commissione. La comunicazione è effettuata a norma del regolamento (CE) n. 792/2009 e comprende per ciascun gruppo e, se del caso, per ciascun contingente:
a)
il numero di riferimento del richiedente;
b)
i quantitativi richiesti da ciascun richiedente, suddivisi secondo il codice del prodotto della nomenclatura combinata e il codice corrispondente della Harmonized Tariff Schedule of the United States of America (2011);
c)
il numero di riferimento dell'importatore designato.
Storico versioni
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