Art. 5

In vigore dal 5 ago 2011
La verifica delle informazioni comunicate ai sensi dell’ del presente regolamento e dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1187/2009 è effettuata dagli Stati membri prima del rilascio dei titoli e comunque non oltre il 15 dicembre 2011. Nel caso in cui si constati che un operatore al quale è stato rilasciato un titolo ha fornito informazioni inesatte, il titolo è annullato e la cauzione è incamerata. Gli Stati membri ne informano senza indugio la Commissione. La comunicazione è effettuata a norma del regolamento (CE) n. 792/2009 e comprende per ciascun gruppo e, se del caso, per ciascun contingente: a) il numero di riferimento del richiedente; b) i quantitativi richiesti da ciascun richiedente, suddivisi secondo il codice del prodotto della nomenclatura combinata e il codice corrispondente della Harmonized Tariff Schedule of the United States of America (2011); c) il numero di riferimento dell'importatore designato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2011:789:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo