Art. 3
In vigore dal 5 ago 2011
1. Entro il 16 settembre gli Stati membri comunicano alla Commissione le domande presentate per ciascun gruppo di prodotti e, se del caso, per i contingenti di cui all’allegato I.
Tutte le comunicazioni, comprese quelle relative all'assenza di domande, sono trasmesse a norma del regolamento (CE) n. 792/2009.
2. Tale notifica comprende per ciascun gruppo e, se del caso, per ciascun contingente:
a)
un elenco dei richiedenti, il loro nome, indirizzo e numero di riferimento;
b)
i quantitativi richiesti da ciascun richiedente, suddivisi secondo il codice del prodotto della nomenclatura combinata e il codice corrispondente della Harmonized Tariff Schedule of the United States of America (2011);
c)
il nome, l’indirizzo e il numero di riferimento dell’importatore designato dal richiedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2011:789:oj#art-3