Art. 3

In vigore dal 5 ago 2011
1.   Entro il 16 settembre gli Stati membri comunicano alla Commissione le domande presentate per ciascun gruppo di prodotti e, se del caso, per i contingenti di cui all’allegato I. Tutte le comunicazioni, comprese quelle relative all'assenza di domande, sono trasmesse a norma del regolamento (CE) n. 792/2009. 2.   Tale notifica comprende per ciascun gruppo e, se del caso, per ciascun contingente: a) un elenco dei richiedenti, il loro nome, indirizzo e numero di riferimento; b) i quantitativi richiesti da ciascun richiedente, suddivisi secondo il codice del prodotto della nomenclatura combinata e il codice corrispondente della Harmonized Tariff Schedule of the United States of America (2011); c) il nome, l’indirizzo e il numero di riferimento dell’importatore designato dal richiedente.
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