Art. 4
In vigore dal 5 ago 2011
In conformità all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1187/2009, la Commissione procede quanto prima all’assegnazione dei titoli e ne informa gli Stati membri entro e non oltre il 31 ottobre 2011.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione dei coefficienti di assegnazione, per ciascun gruppo ed eventualmente per ciascun contingente, i quantitativi assegnati a ciascun richiedente, il codice del prodotto, il numero di riferimento della domanda e il numero di riferimento dell'importatore designato, in conformità all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009.
I quantitativi assegnati per estrazione a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009 sono distribuiti fra i singoli codici NC in proporzione ai quantitativi di prodotto richiesti per codice NC.
La comunicazione è trasmessa a norma del regolamento (CE) n. 792/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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