Art. 2
In vigore dal 5 ago 2011
1. Le domande di titoli di cui all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1187/2009 (di seguito "le domande") sono presentate alle autorità competenti dal 1o al 9 settembre 2011.
2. Le domande sono ammissibili soltanto se contengono tutte le informazioni di cui all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1187/2009 e se sono accompagnate dai documenti specificati in tale articolo.
Se per lo stesso gruppo di prodotti di cui all’allegato I, colonna 2, del presente regolamento, il quantitativo disponibile è ripartito tra il contingente dell’Uruguay Round e il contingente del Tokyo Round, ogni domanda di titolo può riguardare soltanto uno di questi contingenti e deve indicare di quale contingente si tratta, specificando il gruppo e il contingente di cui alla colonna 3 del suddetto allegato.
Le informazioni di cui all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1187/2009 sono presentate secondo il modello riportato nell’allegato II del presente regolamento.
3. Per i contingenti designati come 22-Tokyo, 22-Uruguay, 25-Tokyo e 25-Uruguay nell’allegato I, colonna 3, le domande riguardano almeno 10 tonnellate ma senza superare il quantitativo disponibile nell’ambito del contingente considerato, indicato nella colonna 4 di detto allegato.
Per gli altri contingenti di cui all’allegato I, colonna 3, le domande riguardano almeno 10 tonnellate ma senza superare il 40 % del quantitativo disponibile nell’ambito del contingente considerato, indicato nella colonna 4 di detto allegato.
4. La domanda è ammissibile soltanto se il richiedente dichiara per iscritto di non aver presentato e di impegnarsi a non presentare altre domande relative allo stesso gruppo di prodotti e allo stesso contingente.
Qualora l’interessato introduca in uno o più Stati membri diverse domande relative allo stesso gruppo di prodotti e allo stesso contingente, tutte le sue domande sono respinte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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