Art. 3
Istituzione di un gestore della rete
In vigore dal 7 lug 2011
Istituzione di un gestore della rete
1. Ai fini dell’attuazione dei compiti necessari all’esecuzione delle funzioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 551/2004 e indicate negli allegati al presente regolamento, è prevista l’istituzione di un organismo imparziale e competente (il gestore della rete).
2. La durata del mandato del gestore della rete coincide con i periodi di riferimento del sistema di prestazioni di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 691/2010. Tale durata è sufficiente a permettere di sviluppare un relativo livello di maturità nell’efficacia di tali funzioni. Il mandato non è inferiore a due periodi di riferimento e può essere rinnovato.
3. La nomina del gestore della rete avviene mediante decisione della Commissione in seguito alla consultazione con il comitato per il cielo unico in conformità all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 549/2004 e in ogni caso non oltre tre mesi dall’adozione del presente regolamento. La decisione in oggetto comprende i termini e le condizioni della nomina, ivi compresi gli aspetti finanziari e le condizioni del ritiro della nomina stessa. La Commissione verifica la conformità di tali condizioni al termine di ciascun periodo di riferimento di cui al paragrafo 2.
4. Il gestore della rete è incaricato dello svolgimento delle seguenti funzioni:
a)
configurazione della rete di rotte europee, come previsto dall’allegato I;
b)
coordinamento delle risorse limitate, in particolare:
i)
radiofrequenze entro le bande di frequenza per l’aviazione normalmente utilizzate dal traffico aereo generale, come previsto dall’allegato II;
ii)
codici dei transponder dei radar secondari di sorveglianza (SSR), come previsto dall’allegato III.
La Commissione può decidere di integrare le mansioni del gestore della rete con ulteriori funzioni ai sensi dell’, paragrafo 3 o dell’, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 551/2004.
5. Il gestore della rete svolge altresì funzioni ATFM in base all’, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 551/2004 e al regolamento (UE) n. 255/2010.
Storico versioni
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