Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
In vigore dal 7 lug 2011
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente regolamento prevede norme dettagliate per l’attuazione delle funzioni di rete della gestione del traffico aereo (air traffic management, ATM) ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 551/2004, volte a permettere l’uso ottimale dello spazio aereo e assicurare che gli utenti dello stesso possano operare sulle traiettorie preferite, garantendo al tempo stesso il massimo accesso allo spazio aereo e ai servizi di navigazione aerea.
2. Ai fini di gestione della rete, il presente regolamento si applica in particolare agli Stati membri, all’Agenzia europea per la sicurezza aerea («l’Agenzia»), agli utenti dello spazio aereo, ai fornitori di servizi di navigazione aerea, ai gestori aeroportuali, ai coordinatori delle bande orarie e alle organizzazioni di operatori aeroportuali a livello nazionale e di blocchi funzionali di spazio aereo.
3. In conformità all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 551/2004 e fatta salva la gestione degli aeromobili di Stato ai sensi dell’ della convenzione di Chicago sull’aviazione civile internazionale, il presente regolamento si applica allo spazio aereo nell’ambito delle regioni EUR e AFI dell’ICAO per il quale gli Stati membri sono responsabili.
4. In conformità all’ del regolamento (CE) n. 549/2004, il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di applicare misure di cui essi ravvisino la necessità per salvaguardare interessi essenziali di sicurezza e difesa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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