Art. 26

Modifiche al regolamento (UE) n. 691/2010

In vigore dal 7 lug 2011
Modifiche al regolamento (UE) n. 691/2010 Il regolamento (UE) n. 691/2010 viene modificato come segue: 1) all’, paragrafo 3, viene aggiunta la seguente lettera m): «m) la valutazione del piano prestazionale del gestore della rete, compresa la coerenza di tale piano con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione.»; 2) viene inserito il seguente articolo 5 bis: «Articolo 5 bis Gestore della rete 1.   Il gestore della rete nominato a norma dell’ del regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione (*1) svolge i seguenti compiti in relazione al sistema di prestazioni: a) sostegno alla Commissione consistente nella messa a disposizione di informazioni rilevanti per la predisposizione di obiettivi prestazionali a livello dell’Unione prima dei periodi di riferimento e per l’attività di monitoraggio durante il periodo di riferimento. In particolare, il gestore della rete richiama l’attenzione della Commissione su ogni eventuale riduzione significativa e persistente delle prestazioni operative; b) ai sensi dell’, paragrafo 5, garantisce alla Commissione l’accesso a tutti i dati di cui all’allegato IV; c) sostegno agli Stati membri e ai fornitori di servizi di navigazione aerea nel raggiungimento dei propri obiettivi prestazionali durante i periodi di riferimento; d) elaborazione di un piano prestazionale che viene adottato nell’ambito del piano strategico della rete prima dell’inizio di ciascun periodo di riferimento. Tale piano prestazionale è pubblico e contiene le seguenti informazioni: i) un obiettivo prestazionale ambientale coerente con l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’intero periodo di riferimento, con valori annui da utilizzarsi a fini di monitoraggio; ii) un obiettivo prestazionale relativo ad altri ambiti chiave di prestazioni, coerente con l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’intero periodo di riferimento, con valori annui da utilizzarsi a fini di monitoraggio; iii) una descrizione delle azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi; iv) indicatori essenziali di rendimento (Key Performance Indicators, KPI) e obiettivi ulteriori, se del caso o in seguito alla decisione della Commissione. (*1)   GU L 185 del 15.7.2011, pag. 1.»." 3) Nell’, viene inserito il seguente paragrafo 2 bis: «2 bis.   La Commissione provvede a monitorare l’attuazione del piano prestazionale del gestore della rete. Qualora gli obiettivi non vengano raggiunti durante il periodo di riferimento, la Commissione applica opportune misure di cui al piano prestazionale con l’intento di correggere la situazione. A tal fine, vanno utilizzati i valori annuali del piano prestazionale.» 4) Nell’allegato III, i paragrafi 3 e 4 vengono sostituiti come segue: «3.   Condizioni ambientali Configurazione della rotta: non applicabile durante il primo periodo di riferimento. Nel corso del secondo periodo di riferimento, valutazione del processo sulla configurazione della rotta impiegata nel piano prestazionale e relativa coerenza con il processo di sviluppo del piano di miglioramento della rete delle rotte europee sviluppato dal gestore della rete. 4.   Capacità Livello di ritardo: confronto fra il livello atteso di un ritardo di rotta ATFM utilizzato nei piani prestazionali e il valore di riferimento ottenuto dal processo di pianificazione della capacità di Eurocontrol e nel piano operativo della rete del manager di rete.»
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