Art. 5
In vigore dal 5 mag 2011
Gli organismi che rappresentano il settore ferroviario a livello europeo, definiti nell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), insieme a un rappresentante dei venditori di biglietti e a un rappresentante dei passeggeri europei, sviluppano le specifiche IT dettagliate, la governance e il piano generale descritti al paragrafo 7 dell’allegato I e li presentano alla Commissione entro un anno dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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