Art. 1
In vigore dal 5 mag 2011
1. La specifica tecnica di interoperabilità (STI) relativa all’elemento «applicazioni per i passeggeri» del sottosistema «applicazioni telematiche del sistema ferroviario transeuropeo» di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE è definita nell’allegato I.
2. La STI si applica all’elemento «applicazioni per i passeggeri» del sottosistema «applicazioni telematiche» definito nella sezione 2.5 dell’allegato II alla direttiva 2008/57/CE.
3. Per quanto riguarda i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri operati da e verso paesi terzi, la conformità ai requisiti della presente STI è soggetta alla disponibilità di informazioni emesse da soggetti esterni all’UE tranne nel caso in cui accordi bilaterali dispongano uno scambio di informazioni compatibile con la STI.
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