Art. 4

In vigore dal 5 mag 2011
Le imprese ferroviarie, i gestori dell’infrastruttura, i gestori di stazione, i venditori dei biglietti e l’Agenzia sostengono i lavori della prima fase, secondo quanto specificato al paragrafo 7.2 dell’allegato I, fornendo informazioni funzionali e tecniche e consulenza.
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