Art. 3
In vigore dal 5 mag 2011
1. L’Agenzia ferroviaria europea pubblica sul proprio sito Internet i documenti tecnici elencati nell’allegato III e li mantiene aggiornati. Essa applica una gestione delle modifiche dei documenti tecnici come indicato al paragrafo 7.5.2 dell’allegato I e riferisce alla Commissione in merito all’avanzamento di tali documenti. La Commissione informa gli Stati membri mediante il comitato istituito dall’articolo 29 della direttiva 2008/57/CE.
2. L’Agenzia ferroviaria europea pubblica sul proprio sito Internet gli archivi di riferimento citati al paragrafo 4.2.19 dell’allegato I e li mantiene aggiornati. Essa applica una gestione delle modifiche per tali archivi e riferisce alla Commissione in merito all’avanzamento di tali documenti. La Commissione informa gli Stati membri mediante il comitato istituito dall’articolo 29 della direttiva 2008/57/CE.
3. L’Agenzia ferroviaria europea presenta la propria raccomandazione sui punti in fase di definizione elencati nell’allegato II al presente regolamento entro il 31 marzo 2012.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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