Art. 4
Responsabilità dei distributori
In vigore dal 4 mag 2011
Responsabilità dei distributori
I distributori provvedono affinché:
(a)
presso il punto vendita, i condizionatori d'aria per uso domestico riportino l’etichetta messa a disposizione dai fornitori ai sensi dell’, paragrafo 1, all’esterno della parte anteriore o della parte superiore dell’apparecchio, in modo che risulti chiaramente visibile;
(b)
i condizionatori d'aria offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi degli allegati V e VI;
(c)
qualsiasi pubblicità per uno specifico modello contenga l'indicazione della classe di efficienza energetica se la pubblicità fornisce informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo;
(d)
qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a un modello specifico, che descrive i parametri tecnici di un condizionatore d'aria, comprenda il riferimento alle classi energetiche del modello, nonché il manuale d'istruzioni fornito dal produttore;
(e)
gli apparecchi a singolo condotto sono denominati «condizionatori d'aria locali» in tutte le comunicazioni promozionali o pubblicitarie elettroniche o cartacee.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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