Art. 2

Definizioni

In vigore dal 4 mag 2011
Definizioni In aggiunta alle definizioni di cui all' della direttiva 30/2010/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), si applicano le seguenti definizioni. S'intende per: (1) «condizionatore d'aria»: un apparecchio capace di raffreddare e/o riscaldare l'aria di un ambiente interno utilizzando un ciclo a compressione di vapore generato da un compressore elettrico, ivi compresi i condizionatori d'aria che fungono anche da deumidificatori, depuratori, ventilatori o dotati di una resistenza elettrica ausiliare per potenziare la funzionalità di riscaldamento, nonché gli apparecchi che possono utilizzare acqua (sia l'acqua prodotta dalla condensazione a livello dell'evaporatore, sia l'acqua proveniente da una fonte esterna) per l'evaporazione a livello del condensatore, posto che siano anche in grado di funzionare senza l'aggiunta d'acqua, ossia utilizzando unicamente aria; (2) «condizionatore d'aria a doppio condotto»: un condizionatore d'aria, interamente situato all'interno dell'ambiente da condizionare, vicino a una parete, in cui nella fase di raffreddamento o di riscaldamento l'aria esterna entra nel condensatore (o nell'evaporatore) da un primo condotto ed è restituita all'ambiente esterno mediante un secondo condotto; (3) «condizionatore d'aria a condotto singolo»: un condizionatore d'aria in cui, nella fase di raffreddamento o di riscaldamento, l'aria che entra nel condensatore o nell'evaporatore è prelevata nel locale contenente l'unità ed è restituita all'esterno di tale locale; (4) «capacità nominale» (Pnominale): la capacità di raffreddamento o di riscaldamento, se l'apparecchio non offre la funzione di raffreddamento, del ciclo a compressione di vapore dell'unità alle condizioni nominali standard; (5) «utilizzatore finale»: un consumatore che acquista, o si prevede che acquisti, un condizionatore d'aria; (6) «punto vendita»: un luogo in cui i condizionatori sono esposti oppure commercializzati, noleggiati o venduti a rate. Nell’allegato I sono riportate ulteriori definizioni ai fini degli allegati da II a VIII.
Storico versioni

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