Art. 3

Responsabilità dei fornitori

In vigore dal 4 mag 2011
Responsabilità dei fornitori 1.   I fornitori adottano le azioni di cui alle lettere da a) a g): (a) ciascun condizionatore è dotato di un'etichetta stampata che presenta le classi energetiche conformemente all'allegato II, di formato e contenuto informativo conforme a quanto disposto nell'allegato III. I condizionatori d'aria, fatta eccezione per i condizionatori d'aria a singolo e doppio condotto, devono essere corredati di un'etichetta stampata, almeno sull'imballaggio dell'unità esterna, per almeno una combinazione di unità interna ed esterna aventi rapporto di capacità pari a 1. Per altre combinazioni, le informazioni possono essere fornite in alternativa attraverso un sito web ad accesso gratuito; (b) è disponibile una scheda prodotto come indicato nell'allegato IV. I condizionatori d'aria, fatta eccezione per i condizionatori d'aria a singolo e doppio condotto, devono essere corredati di una scheda prodotto, almeno sull'imballaggio dell'unità esterna, per almeno una combinazione di unità interna ed esterna aventi rapporto di capacità pari a 1. Per altre combinazioni, le informazioni possono essere fornite in alternativa attraverso un sito web ad accesso gratuito; (c) una documentazione tecnica di cui all'allegato V sia fornita in forma elettronica alle autorità degli Stati membri e della Commissione previa richiesta; (d) qualsiasi pubblicità per uno specifico modello di condizionatore d'aria per uso domestico contiene l'indicazione della classe di efficienza energetica se la pubblicità fornisce informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo. Qualora sia possibile più di una classe di efficienza, a seconda dei casi il venditore o il produttore deve dichiarare la classe di efficienza energetica per il riscaldamento almeno per la stagione media. Le informazioni da fornire nei casi in cui si prevede che l'utilizzatore finale non veda il prodotto devono essere conformi a quanto previsto all'allegato VI; (e) qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello di condizionatore d'aria per uso domestico che ne descrive i parametri tecnici specifici include la classe di efficienza energetica come disposto dall'allegato II; (f) istruzioni per l'uso; (g) i condizionatori d'aria a singolo condotto sono denominati «condizionatori d'aria locali» sull'imballaggio, nella documentazione tecnica e in tutti i materiali promozionali elettronici o cartacei. 2.   La classe di efficienza energetica è definita conformemente all’allegato VII, 3.   Il formato dell'etichetta per i condizionatori d'aria, fatta eccezione per i condizionatori a singolo e doppio condotto, è definito nell'allegato III. 4.   Il formato dell'etichetta per i condizionatori d'aria, fatta eccezione per i condizionatori a singolo e doppio condotto, definito nell'allegato III, deve applicarsi conformemente al seguente calendario: (a) per quanto riguarda i condizionatori d'aria, fatta eccezione per i condizionatori d'aria a singolo e doppio condotto, commercializzati a partire dal 1o gennaio 2013 e appartenenti alle classi di efficienza energetica A, B, C, D, E, F, G l'etichettatura deve essere conforme all'allegato III, punto 1.1 (condizionatori d'aria reversibili), punto 2.1 (condizionatori d'aria per solo raffreddamento) e punto 3.1 (condizionatori d'aria per solo riscaldamento); (b) per quanto riguarda i condizionatori d'aria, fatta eccezione per i condizionatori d'aria a singolo e doppio condotto, commercializzati a partire dal 1o gennaio 2015 e appartenenti alle classi di efficienza energetica A+, A, B, C, D, E, F, l'etichettatura deve essere conforme all'allegato III, punto 1.2 (condizionatori d'aria reversibili), punto 2.2 (condizionatori d'aria per solo raffreddamento) e punto 3.2 (condizionatori d'aria per solo riscaldamento); (c) per quanto riguarda i condizionatori d'aria, fatta eccezione per i condizionatori d'aria a singolo e doppio condotto, commercializzati a partire dal 1o gennaio 2017 e appartenenti alle classi di efficienza energetica A++, A+, A, B, C, D, E, l'etichettatura deve essere conforme all'allegato III, punto 1.3 (condizionatori d'aria reversibili), punto 2.3 (condizionatori d'aria per solo raffreddamento) e punto 3.3 (condizionatori d'aria per solo riscaldamento); (d) per quanto riguarda i condizionatori d'aria, fatta eccezione per i condizionatori d'aria a singolo e doppio condotto, commercializzati a partire dal 1o gennaio 2019 e appartenenti alle classi di efficienza energetica A+++, A++, A+, A, B, C, D, l'etichettatura deve essere conforme all'allegato III, punto 1.4 (condizionatori d'aria reversibili), punto 2.4 (condizionatori d'aria per solo raffreddamento) e punto 3.4 (condizionatori d'aria per solo riscaldamento). 5.   Il formato dell'etichetta dei condizionatori d'aria a doppio condotto, commercializzati a partire dal 1o gennaio 2013 e appartenenti alle classi di efficienza energetica A+++, A++, A+, A, B, C, D, deve essere conforme all'allegato III, punto 4.1 (condizionatori d'aria reversibili), punto 4.3 (condizionatori d'aria per solo raffreddamento) e punto 4.5 (condizionatori d'aria per solo riscaldamento). 6.   Il formato dell'etichetta dei condizionatori d'aria a singolo condotto, commercializzati a partire dal 1o gennaio 2013 e appartenenti alle classi di efficienza energetica A+++, A++, A+, A, B, C, D, deve essere conforme all'allegato III, punto 5.1 (condizionatori d'aria reversibili), punto 5.3 (condizionatori d'aria per solo raffreddamento) e punto 5.5 (condizionatori d'aria per solo riscaldamento).
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