Art. 6

Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato

In vigore dal 4 mag 2011
Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato All'atto di valutare la conformità della classe di efficienza energetica dichiarata, il consumo energetico annuo e le emissioni acustiche, gli Stati membri sono tenuti ad applicare la procedura di cui all'allegato VIII.
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