Art. 6

Gestione della qualità

In vigore dal 31 mar 2011
Gestione della qualità 1.   Il produttore applica un sistema di gestione della qualità atto a dimostrare la conformità ai criteri di cui agli , rispettivamente. 2.   Tale sistema prevede una serie di procedimenti documentati riguardanti ciascuno dei seguenti aspetti: a) controllo di accettazione dei rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero di cui al punto 2 degli allegati I e II; b) monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento di cui al punto 3.3 degli allegati I e II; c) monitoraggio della qualità dei rottami metallici ottenuti dall’operazione di recupero di cui al punto 1 degli allegati I e II (che comprenda anche campionamento e analisi); d) efficacia del monitoraggio delle radiazioni di cui al punto 1.5 degli allegati I e II, rispettivamente; e) osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami metallici; f) registrazione dei risultati dei controlli effettuati a norma delle lettere da a) a d); g) revisione e miglioramento del sistema di gestione della qualità; h) formazione del personale. 3.   Il sistema di gestione della qualità prevede inoltre gli obblighi specifici di monitoraggio indicati, per ciascun criterio, negli allegati I e II. 4.   Qualora uno dei trattamenti di cui al punto 3.3 dell’allegato I o al punto 3.3 dell’allegato II sia effettuato da un detentore precedente, il produttore si assicura che il fornitore applichi un sistema di gestione della qualità conforme alle disposizioni del presente articolo. 5.   Un organismo preposto alla valutazione della conformità di cui al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti (2), che sia stato riconosciuto a norma di detto regolamento, o qualsiasi altro verificatore ambientale di cui all’, paragrafo 20, lettera b), del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (3) si accerta che il sistema di gestione della qualità soddisfi le disposizioni del presente articolo. Tale accertamento è effettuato ogni tre anni. 6.   L’importatore esige che i suoi fornitori applichino un sistema di gestione della qualità che soddisfi il disposto dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e sia stato controllato da un verificatore esterno indipendente. 7.   Il produttore consente l’accesso al sistema di gestione della qualità alle autorità competenti che lo richiedano.
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