Art. 2

Definizioni

In vigore dal 31 mar 2011
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla direttiva 2008/98/CE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni; s’intende per: a) «rottami di ferro e acciaio», i rottami metallici costituiti principalmente da ferro e acciaio; b) «rottami di alluminio», i rottami metallici costituiti principalmente da alluminio e leghe di alluminio; c) «detentore», la persona fisica o giuridica che è in possesso dei rottami metallici; d) «produttore», il detentore che cede ad un altro detentore rottami metallici che per la prima volta hanno cessato di essere considerati rifiuti; e) «importatore», qualsiasi persona fisica o giuridica stabilità nell’Unione che introduce nel territorio doganale dell’Unione rottami metallici che hanno cessato di essere considerati rifiuti; f) «personale qualificato», personale che, per esperienza o formazione, ha le competenze per controllare e valutare le caratteristiche dei rottami metallici; g) «controllo visivo», il controllo dei rottami metallici che investe tutte le parti di una partita e impiega le capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata; h) «partita», un lotto di rottami metallici destinato ad essere spedito da un produttore ad un altro detentore e che può essere contenuto in una o più unità di trasporto, ad esempio contenitori.
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