Art. 2
Definizioni
In vigore dal 31 mar 2011
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla direttiva 2008/98/CE.
Si applicano inoltre le seguenti definizioni; s’intende per:
a)
«rottami di ferro e acciaio»,
i rottami metallici costituiti principalmente da ferro e acciaio;
b)
«rottami di alluminio»,
i rottami metallici costituiti principalmente da alluminio e leghe di alluminio;
c)
«detentore»,
la persona fisica o giuridica che è in possesso dei rottami metallici;
d)
«produttore»,
il detentore che cede ad un altro detentore rottami metallici che per la prima volta hanno cessato di essere considerati rifiuti;
e)
«importatore»,
qualsiasi persona fisica o giuridica stabilità nell’Unione che introduce nel territorio doganale dell’Unione rottami metallici che hanno cessato di essere considerati rifiuti;
f)
«personale qualificato»,
personale che, per esperienza o formazione, ha le competenze per controllare e valutare le caratteristiche dei rottami metallici;
g)
«controllo visivo»,
il controllo dei rottami metallici che investe tutte le parti di una partita e impiega le capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata;
h)
«partita»,
un lotto di rottami metallici destinato ad essere spedito da un produttore ad un altro detentore e che può essere contenuto in una o più unità di trasporto, ad esempio contenitori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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