Art. 4
Criteri per i rottami di alluminio
In vigore dal 31 mar 2011
Criteri per i rottami di alluminio
I rottami di alluminio, inclusi i rottami delle leghe di alluminio, cessano di essere considerati rifiuti allorché, all’atto della cessione dal produttore ad un altro detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell’allegato II;
b)
i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 dell’allegato II;
c)
i rottami di alluminio ottenuti dall’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell’allegato II;
d)
il produttore ha rispettato le prescrizioni degli .
Storico versioni
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