Art. 5
Dichiarazione di conformità
In vigore dal 31 mar 2011
Dichiarazione di conformità
1. Il produttore o l’importatore stila, per ciascuna partita di rottami metallici, una dichiarazione di conformità in base al modello di cui all’allegato III.
2. Il produttore o l’importatore trasmette la dichiarazione di conformità al detentore successivo della partita di rottami metallici. Il produttore o l’importatore conserva una copia della dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla data del rilascio mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.
3. La dichiarazione di conformità può essere stilata in formato elettronico.
Storico versioni
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