Art. 26
Valutazione tecnica europea
In vigore dal 9 mar 2011
Valutazione tecnica europea
1. La valutazione tecnica europea è rilasciata da un TAB, su richiesta di un fabbricante, in base a un documento per la valutazione europea stilato in conformità delle procedure di cui all' e all'allegato II.
Purché esista un documento per la valutazione europea, può essere rilasciata una valutazione tecnica europea anche nel caso in cui sia stato rilasciato un mandato relativo ad una norma armonizzata. Tale rilascio è possibile fino all'inizio del periodo di coesistenza stabilito dalla Commissione a norma dell', paragrafo 5.
2. La valutazione tecnica europea contiene la prestazione da dichiarare, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, delle caratteristiche essenziali concordate dal fabbricante e dal TAB che riceve la richiesta per la valutazione tecnica europea per l'uso previsto dichiarato e i dettagli tecnici necessari per applicare il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione.
3. Al fine di garantire l'applicazione uniforme del presente articolo, la Commissione adotta atti d'esecuzione per stabilire il formato della valutazione tecnica europea conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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