Art. 25
Obiezioni formali ai documenti per la valutazione europea
In vigore dal 9 mar 2011
Obiezioni formali ai documenti per la valutazione europea
1. Qualora uno Stato membro o la Commissione ritenga che un documento per la valutazione europea non risponda completamente alle esigenze da soddisfare riguardo ai requisiti di base delle opere di costruzione di cui all'allegato I, lo Stato membro interessato o la Commissione sottopone la questione al comitato permanente per le costruzioni presentando le proprie motivazioni. Il comitato permanente per le costruzioni, consultata l'organizzazione dei TAB, esprime il suo parere senza indugi.
2. Alla luce del parere espresso dal comitato permanente per le costruzioni, la Commissione decide se pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i riferimenti ai documenti per la valutazione europea in questione o se o non pubblicarli, pubblicarli parzialmente, conservarli, conservarli parzialmente o eliminarli.
3. La Commissione informa di conseguenza l'organizzazione dei TAB e, se necessario, chiede la revisione del documento per la valutazione europea in questione.
Storico versioni
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