Art. 5
Superamento di limiti
In vigore dal 3 mar 2011
Superamento di limiti
Qualora le informazioni notificate dalle autorità competenti degli Stati membri a norma dell’, paragrafo 2, indichino che i quantitativi oggetto di domande superano i limiti stabiliti all’, la Commissione:
a)
fissa un coefficiente di attribuzione, che gli Stati membri devono applicare ai quantitativi coperti da ciascuna domanda di certificato notificata;
b)
respinge le domande non ancora notificate;
c)
determina la chiusura del periodo di presentazione delle domande.
Storico versioni
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