Art. 5

Superamento di limiti

In vigore dal 3 mar 2011
Superamento di limiti Qualora le informazioni notificate dalle autorità competenti degli Stati membri a norma dell’, paragrafo 2, indichino che i quantitativi oggetto di domande superano i limiti stabiliti all’, la Commissione: a) fissa un coefficiente di attribuzione, che gli Stati membri devono applicare ai quantitativi coperti da ciascuna domanda di certificato notificata; b) respinge le domande non ancora notificate; c) determina la chiusura del periodo di presentazione delle domande.
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