Art. 1

Riduzione temporanea del prelievo sulle eccedenze

In vigore dal 3 mar 2011
Riduzione temporanea del prelievo sulle eccedenze In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 967/2006, l’importo del prelievo sulle eccedenze per un quantitativo massimo di 500 000 tonnellate di zucchero in equivalente zucchero bianco e di 26 000 tonnellate di isoglucosio in sostanza secca, prodotti in eccesso della quota fissata nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1234/2007 e immessi sul mercato dell’Unione nella campagna di commercializzazione 2010/2011, è fissato a 0 EUR per tonnellata.
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