Art. 2
Domanda di certificati
In vigore dal 3 mar 2011
Domanda di certificati
1. Per avvalersi delle condizioni di cui all’, i produttori di zucchero e isoglucosio richiedono un certificato.
2. Possono richiedere un certificato esclusivamente imprese produttrici di zucchero di barbabietola, zucchero di canna o isoglucosio riconosciute a norma dell’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e detentrici di una quota di produzione per la campagna di commercializzazione 2010/2011, ai sensi dell’articolo 56 del medesimo regolamento.
3. Ciascun richiedente può presentare una domanda per ciascun prodotto in ogni settimana.
4. Le domande di certificato sono inoltrate via fax o per posta elettronica all’autorità competente nello Stato membro in cui l’impresa è riconosciuta. Le autorità competenti degli Stati membri possono richiedere che le domande elettroniche siano accompagnate da una firma elettronica avanzata ai sensi della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
5. Sono ammissibili le domande che soddisfano le seguenti condizioni:
a)
le domande devono recare:
i)
il nome, l’indirizzo e il numero di partita IVA del richiedente;
ii)
i quantitativi oggetto di domanda, espressi in tonnellate equivalenti zucchero bianco e tonnellate di isoglucosio in sostanza secca;
b)
il quantitativo di zucchero oggetto di domanda non deve superare il quantitativo di produzione fuori quota che il richiedente ha dichiarato di possedere nell’ultima notifica effettuata a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione (4). Tale quantitativo viene ridotto in misura corrispondente ai quantitativi coperti da certificati e titoli di esportazione inutilizzati già rilasciati al richiedente a norma del presente regolamento o del regolamento (CE) n. 397/2010 della Commissione (5). Il quantitativo di isoglucosio oggetto di domanda non deve superare il 10 % della quota di isoglucosio attribuita al richiedente;
c)
ove la domanda riguardi lo zucchero, il richiedente s’impegna a pagare il prezzo minimo della barbabietola stabilito all’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1234/2007, per il quantitativo di zucchero coperto da certificati rilasciati a norma dell’ del presente regolamento;
d)
la domanda è redatta nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro in cui è presentata.
6. Non è ammesso ritirare o modificare una domanda dopo che è stata presentata, anche qualora il quantitativo oggetto della domanda sia stato concesso solo in parte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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