Art. 4
Gestione delle domande da parte degli Stati membri
In vigore dal 3 mar 2011
Gestione delle domande da parte degli Stati membri
1. Le autorità competenti degli Stati membri si pronunciano sull’ammissibilità delle domande sulla base delle condizioni stabilite nell’. Se le autorità competenti decidono che una domanda è ammissibile, ne informano tempestivamente il richiedente.
2. L’autorità competente notifica alla Commissione le domande ammissibili presentate nel corso di una settimana entro e non oltre il lunedì immediatamente successivo, via fax o per posta elettronica. Gli Stati membri ai quali non è pervenuta nessuna domanda ma a cui è stata attribuita una quota di zucchero o isoglucosio per la campagna di commercializzazione 2010/2011 inviano anch’essi le rispettive notifiche di assenza di domande alla Commissione, entro la medesima scadenza.
3. La forma e il contenuto delle notifiche sono definiti sulla base di modelli che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.
Storico versioni
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