Art. 6
Rilascio dei certificati
In vigore dal 3 mar 2011
Rilascio dei certificati
1. Fatto salvo l’, ogni settimana, dal lunedì al venerdì al più tardi, le autorità competenti degli Stati membri procedono al rilascio dei certificati relativi alle domande notificate alla Commissione, a norma dell’, paragrafo 2, nel corso della settimana precedente.
Un modello del certificato figura in allegato al presente regolamento.
2. Ogni lunedì, gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi di zucchero e/o di isoglucosio per i quali hanno rilasciato certificati nella settimana precedente.
Storico versioni
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