Art. 6

Esclusione di deroghe

In vigore dal 16 feb 2011
Esclusione di deroghe 1.   Gli obblighi nei confronti dei passeggeri stabiliti dal presente regolamento non sono soggetti a limitazioni o deroghe, in particolare per effetto di clausole derogatorie o restrittive nel contratto di trasporto. 2.   I vettori possono offrire ai passeggeri condizioni contrattuali più favorevoli di quelle sancite dal presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2011:181:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo