Art. 4
Biglietti e condizioni contrattuali non discriminatorie
In vigore dal 16 feb 2011
Biglietti e condizioni contrattuali non discriminatorie
1. I vettori emettono al passeggero un biglietto, a meno che altri documenti non diano diritto al trasporto. Il biglietto può essere emesso in formato elettronico.
2. Fatte salve le tariffe sociali, le condizioni contrattuali e le tariffe applicate dai vettori sono offerte al pubblico senza alcuna discriminazione diretta o indiretta in base alla cittadinanza dell’acquirente finale o al luogo di stabilimento del vettore o del venditore di biglietti nell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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