Art. 5
Adempimento degli obblighi ad opera di altri soggetti
In vigore dal 16 feb 2011
Adempimento degli obblighi ad opera di altri soggetti
1. Se l’adempimento degli obblighi ai sensi del presente regolamento è stato affidato a un vettore esecutore, un venditore di biglietti o un’altra persona, il vettore, l’agente di viaggio, l’operatore turistico o l’ente di gestione della stazione che ha affidato l’adempimento di tali obblighi resta nondimeno responsabile degli atti e delle omissioni compiuti da tale soggetto.
2. Inoltre, il soggetto a cui il vettore, l’agente di viaggio, l’operatore turistico o l’ente di gestione della stazione ha affidato l’adempimento di un obbligo soggiace alle disposizioni del presente regolamento per quanto riguarda l’obbligo in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2011:181:oj#art-5