Art. 3

Definizioni

In vigore dal 16 feb 2011
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a)   «servizi regolari»: i servizi che assicurano il trasporto di passeggeri su autobus con una frequenza determinata e su un itinerario determinato e in cui l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo presso fermate prestabilite; b)   «servizi occasionali»: i servizi che non rientrano nella definizione di servizi regolari e la cui principale caratteristica è il trasporto su autobus di gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa del cliente o del vettore stesso; c)   «contratto di trasporto»: un contratto di trasporto fra un vettore e un passeggero per la fornitura di uno o più servizi regolari o occasionali; d)   «biglietto»: un documento in corso di validità o altra prova di un contratto di trasporto; e)   «vettore»: una persona fisica o giuridica, diversa dall’operatore turistico, dall’agente di viaggio o dal venditore di biglietti, che offre servizi regolari o occasionali di trasporto al pubblico; f)   «vettore esecutore»: una persona fisica o giuridica, diversa dal vettore, che esegue effettivamente la totalità o parte del trasporto; g)   «venditore di biglietti»: un intermediario che conclude contratti di trasporto per conto del vettore; h)   «agente di viaggio»: un intermediario che agisce per conto del passeggero nella conclusione di contratti di trasporto; i)   «operatore turistico»: l’organizzatore o il rivenditore, diverso dal vettore, ai sensi dell’, paragrafi 2 e 3, della direttiva 90/314/CEE; j)   «persona con disabilità» o «persona a mobilità ridotta»: una persona la cui mobilità sia ridotta nell’uso del trasporto a causa di una disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o minorazione mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un’attenzione adeguata e un adattamento alle sue esigenze specifiche del servizio fornito a tutti i passeggeri; k)   «condizioni d’accesso»: le norme, gli orientamenti e le informazioni pertinenti sull’accessibilità degli autobus e/o delle stazioni designate, comprese le strutture per persone con disabilità o a mobilità ridotta; l)   «prenotazione»: una prenotazione di un posto a sedere nell’autobus per un servizio regolare a uno specifico orario di partenza; m)   «stazione»: una stazione presidiata in cui, secondo un percorso preciso, un servizio regolare prevede una fermata per l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri, dotata di strutture tra le quali il banco dell’accettazione, la sala d’attesa o la biglietteria; n)   «fermata d’autobus»: un punto diverso dalla stazione in cui, secondo il percorso specificato, è prevista una fermata del servizio regolare per l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri; o)   «ente di gestione della stazione»: l’organismo responsabile, in uno Stato membro, della gestione di una stazione designata; p)   «cancellazione»: la mancata effettuazione di un servizio regolare originariamente previsto; q)   «ritardo»: la differenza di tempo fra l’ora di partenza del servizio regolare prevista secondo l’orario pubblicato e l’ora della sua partenza effettiva.
Storico versioni

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