Art. 1
Oggetto
In vigore dal 16 feb 2011
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce regole che disciplinano il trasporto con autobus per quanto riguarda:
a)
la non discriminazione fra i passeggeri riguardo alle condizioni di trasporto offerte dai vettori;
b)
i diritti dei passeggeri in caso di incidenti derivanti dall’utilizzo di autobus che provochino il decesso o lesioni dei passeggeri o la perdita o il danneggiamento del bagaglio;
c)
la non discriminazione e l’assistenza obbligatoria nei confronti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta;
d)
i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione o ritardo;
e)
le informazioni minime da fornire ai passeggeri;
f)
il trattamento dei reclami;
g)
le regole generali per garantire l’applicazione del regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2011:181:oj#art-1