Art. 8
Esigenze pratiche immediate del passeggero
In vigore dal 16 feb 2011
Esigenze pratiche immediate del passeggero
In caso d’incidente derivante dall’utilizzo di autobus, il vettore presta un’assistenza ragionevole e proporzionata per le esigenze pratiche immediate del passeggero a seguito dell’incidente stesso. Tale assistenza comprende, ove necessario, sistemazione, cibo, indumenti, trasporto e l’agevolazione della prima assistenza. L’assistenza prestata non costituisce riconoscimento di responsabilità.
Per ciascun passeggero, il vettore può limitare il costo complessivo dell’alloggio a 80 EUR a notte e per un massimo di due notti.
Storico versioni
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