Art. 8
Accesso del pubblico alle informazioni
In vigore dal 26 gen 2011
Accesso del pubblico alle informazioni
1. Se il richiedente ritiene inopportuno che le informazioni contenute nella domanda siano rese pubbliche in conformità dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 443/2009, lo indica nella domanda precisando i motivi per cui la loro divulgazione potrebbe pregiudicare la tutela dei propri interessi commerciali, ivi compresa la proprietà intellettuale.
2. L’eccezione al diritto di accesso del pubblico ai documenti di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) si considera riferita al seguente tipo di informazioni:
a)
ragguagli sul programma di riduzione di cui all’, in particolare sullo sviluppo del portafoglio prodotti del costruttore;
b)
le ripercussioni previste delle tecnologie di riduzione di CO2 sui costi di produzione, sul prezzo di acquisto dei veicoli e sulla redditività dell’impresa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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