Art. 4

Informazioni sui criteri di ammissibilità

In vigore dal 26 gen 2011
Informazioni sui criteri di ammissibilità 1.   Il richiedente fornisce le seguenti informazioni sui criteri di ammissibilità: a) informazioni sull’assetto proprietario del costruttore o del gruppo di costruttori collegati, insieme alla relativa dichiarazione di cui all’allegato III; b) per il costruttore che chiede una deroga a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 443/2009, o per il gruppo di costruttori collegati di cui alla della lettera b), del medesimo paragrafo, o per il membro di un gruppo di costruttori collegati di cui alla lettera c), del medesimo paragrafo, il numero di autovetture ufficialmente immatricolate nell’Unione nei tre anni civili precedenti la data della domanda, oppure, qualora tale informazione non sia disponibile, uno dei seguenti dati: — la stima, basata su dati verificabili, del numero di autovetture immatricolate nel periodo indicato alla lettera b), del quale il richiedente è responsabile, — se nel periodo di cui alla lettera b), non è stata immatricolata alcuna autovettura, il numero di autovetture immatricolate nell’ultimo anno civile per il quale tale informazione è disponibile. 2.   Il costruttore che chiede una deroga a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009 fornisce i dati di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo solo per l’anno civile che precede la data della domanda.
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