Art. 5

Obiettivo per le emissioni specifiche e potenziale di riduzione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 443/2009

In vigore dal 26 gen 2011
Obiettivo per le emissioni specifiche e potenziale di riduzione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 443/2009 1.   Il richiedente fornisce le emissioni specifiche medie di CO2 delle autovetture immatricolate nel 2007, a meno che tale dato non figuri nell’allegato IV del presente regolamento. Qualora si tratti di un dato non disponibile, il richiedente fornisce le emissioni specifiche medie di CO2 delle autovetture immatricolate nel primo anno civile successivo al 2007. 2.   Nella domanda il richiedente fornisce le seguenti informazioni sulla propria attività: a) per l’anno civile precedente la data della domanda, il numero di dipendenti e le dimensioni dell’impianto di produzione in metri quadrati; b) il modello di esercizio dell’impianto di produzione, specificando quali attività di progettazione e produzione sono svolte dal richiedente e quali sono esternalizzate; c) nel caso di un’impresa collegata, se la tecnologia è condivisa dai costruttori e quali attività sono esternalizzate; d) per i cinque anni precedenti la data della domanda, i volumi di vendita, il fatturato annuo, l’utile di esercizio e la spesa in ricerca e sviluppo e, nel caso di un’impresa collegata, i trasferimenti netti all’impresa madre; e) le caratteristiche del loro mercato; f) il listino prezzi per tutte le versioni di autovetture per le quali s’intende ottenere la deroga nell’anno precedente la data della domanda, e il listino prezzi previsto per le autovetture di cui è in programma il lancio e per le quali s’intende ottenere la deroga. Quando la domanda è presentata da un costruttore responsabile di oltre 100 autovetture all’anno, le informazioni di cui alla lettera d), sono corredate dal bilancio certificato ufficiale oppure sono certificate da un revisore indipendente. 3.   Nella domanda il richiedente fornisce le seguenti informazioni sul proprio potenziale tecnologico: a) l’elenco delle tecnologie di riduzione delle emissioni di CO2 impiegate nelle autovetture commercializzate nel 2007 oppure, se tali dati non sono disponibili, per il primo anno successivo al 2007, oppure, nel caso dei costruttori che prevedono di fare ingresso nel mercato, per l’anno in cui inizia ad applicarsi la deroga; b) l’elenco delle tecnologie di riduzione delle emissioni di CO2 impiegate nelle autovetture nell’ambito del programma di riduzione e i costi aggiuntivi che tali tecnologie hanno rappresentato per ogni versione di autovettura contemplata nella domanda. 4.   Il richiedente, in base al proprio potenziale di riduzione, propone un obiettivo per le emissioni specifiche per il periodo di deroga. Esso può anche proporre singoli obiettivi annuali. L’obiettivo per le emissioni specifiche o gli obiettivi annuali per le emissioni specifiche sono determinati in modo che le emissioni specifiche medie allo scadere del periodo di deroga siano diminuite rispetto alle emissioni specifiche medie di cui al paragrafo 1. 5.   L’obiettivo per le emissioni specifiche o gli obiettivi annuali per le emissioni specifiche proposti dal richiedente in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 443/2009 sono accompagnati da un programma di riduzione per le emissioni specifiche di CO2 del nuovo parco auto. Nel programma di riduzione è specificato quanto segue: a) il calendario in base al quale sono introdotte le tecnologie di riduzione delle emissioni di CO2 nel parco auto del richiedente; b) la stima delle immatricolazioni annuali nell’Unione per il periodo di deroga, la media prevista delle emissioni specifiche di CO2 e la massa media attesa; c) nel caso si opti per obiettivi annuali, il miglioramento annuale in termini di emissioni specifiche di CO2 delle versioni di autovetture per le quali sono introdotte tecnologie di riduzione di CO2. 6.   Durante il periodo di deroga il rispetto, da parte del richiedente, dell’obiettivo per le emissioni specifiche o degli obiettivi annuali per le emissioni specifiche è valutato ogni anno, in conformità dell’ del regolamento (CE) n. 443/2009.
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