Art. 7
Valutazione della Commissione
In vigore dal 26 gen 2011
Valutazione della Commissione
1. Se la Commissione non solleva obiezioni entro nove mesi dal ricevimento ufficiale della domanda completa a norma dell’articolo 11, paragrafo 1 o dell’articolo 11 paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009, si ritengono soddisfatte le condizioni per chiedere una deroga. Se la Commissione reputa incompleta la domanda, può richiedere informazioni supplementari. Se entro il periodo indicato nella richiesta non sono trasmesse informazioni supplementari, la Commissione può respingere la domanda.
Qualora la domanda sia respinta perché incompleta o perché la Commissione ritiene l’obiettivo proposto per le emissioni specifiche incompatibile con il potenziale di riduzione del richiedente, quest’ultimo può presentare una domanda di deroga completa o modificata.
2. Le domande sono inviate in formato cartaceo ed elettronico al Segretariato generale della Commissione europea, 1049 Bruxelles, Belgio, e recano la dicitura «Deroga a norma del regolamento (CE) n. 443/2009». La versione elettronica è inviata anche all’indirizzo di posta elettronica indicato nell’allegato I.
3. Se le informazioni contenute nella domanda risultano errate o imprecise, la decisione che autorizza la deroga è revocata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2011:63:oj#art-7