Art. 2
Definizioni
In vigore dal 26 gen 2011
Definizioni
Oltre alle definizioni di cui agli del regolamento (CE) n. 443/2009, si applicano le definizioni seguenti:
a) «richiedente»: un costruttore ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1 o dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009;
b) «caratteristiche del veicolo»: gli elementi che contraddistinguono il veicolo, tra cui la massa, le emissioni specifiche di CO2, il numero di sedili, le prestazioni del motore, il rapporto potenza/massa e la velocità massima;
c) «caratteristiche del mercato»: le informazioni sulle caratteristiche dei veicoli e i nomi e le gamme di prezzo delle autovetture in diretta concorrenza con i veicoli per i quali è chiesta una deroga;
d) «impianto di produzione proprio»: lo stabilimento di costruzione o montaggio usato esclusivamente dal richiedente al fine di costruire o montare per proprio conto autovetture nuove, anche eventualmente destinate all’esportazione;
e) «centro di progettazione proprio»: lo stabilimento, che dipende ed è utilizzato esclusivamente dal richiedente, in cui è progettato e sviluppato tutto il veicolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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