Art. 7
Istituzione e gestione dell’elenco provvisorio
In vigore dal 14 gen 2011
Istituzione e gestione dell’elenco provvisorio
1. L’elenco provvisorio di additivi in corso di valutazione da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l’Autorità»), pubblicato dalla Commissione nel 2008, è aggiornato regolarmente.
2. Un additivo è soppresso dall’elenco provvisorio:
a)
se è incluso nell’elenco dell’Unione di cui all’allegato I; o
b)
se la Commissione decide di non includerlo nell’elenco dell’Unione; o
c)
se nel corso dell’analisi dei dati l’Autorità richiede informazioni supplementari e tali informazioni non vengono fornite entro i termini specificati dall’Autorità.
Storico versioni
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