Art. 7

Istituzione e gestione dell’elenco provvisorio

In vigore dal 14 gen 2011
Istituzione e gestione dell’elenco provvisorio 1.   L’elenco provvisorio di additivi in corso di valutazione da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l’Autorità»), pubblicato dalla Commissione nel 2008, è aggiornato regolarmente. 2.   Un additivo è soppresso dall’elenco provvisorio: a) se è incluso nell’elenco dell’Unione di cui all’allegato I; o b) se la Commissione decide di non includerlo nell’elenco dell’Unione; o c) se nel corso dell’analisi dei dati l’Autorità richiede informazioni supplementari e tali informazioni non vengono fornite entro i termini specificati dall’Autorità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2011:10:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo