Art. 9

Requisiti specifici applicabili alle sostanze

In vigore dal 14 gen 2011
Requisiti specifici applicabili alle sostanze 1.   Le sostanze utilizzate nella fabbricazione di strati di materia plastica in materiali e oggetti di materia plastica sono soggetti alle seguenti restrizioni e specifiche: a) il limite di migrazione specifica di cui all’; b) il limite di migrazione globale di cui all’; c) le restrizioni e le specifiche di cui all’allegato I, punto 1, tabella 1, colonna 10; d) le specifiche dettagliate di cui all’allegato I, punto 4; 2.   Le sostanze in nanoforma sono utilizzate solo se esplicitamente autorizzate e menzionate nelle specifiche di cui all’allegato I.
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