Art. 9
Requisiti specifici applicabili alle sostanze
In vigore dal 14 gen 2011
Requisiti specifici applicabili alle sostanze
1. Le sostanze utilizzate nella fabbricazione di strati di materia plastica in materiali e oggetti di materia plastica sono soggetti alle seguenti restrizioni e specifiche:
a)
il limite di migrazione specifica di cui all’;
b)
il limite di migrazione globale di cui all’;
c)
le restrizioni e le specifiche di cui all’allegato I, punto 1, tabella 1, colonna 10;
d)
le specifiche dettagliate di cui all’allegato I, punto 4;
2. Le sostanze in nanoforma sono utilizzate solo se esplicitamente autorizzate e menzionate nelle specifiche di cui all’allegato I.
Storico versioni
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