Art. 8

Requisiti generali applicabili alle sostanze

In vigore dal 14 gen 2011
Requisiti generali applicabili alle sostanze Le sostanze utilizzate nella fabbricazione degli strati di materia plastica in materiali e oggetti di materia plastica devono essere di una qualità tecnica e di una purezza appropriata all’uso previsto e prevedibile del materiale o dell’oggetto. Il fabbricante della sostanza conosce la composizione e su richiesta la mette a disposizione delle autorità di controllo.
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